Studio Iuorio

Circolare di Studio n.2 del 2026

 

 

CEDOLARE SECCA 2026: LE NOVITÀ SUGLI AFFITTI BREVI E LE REGOLE CONFERMATE

La principale novità per il 2026 riguarda le locazioni brevi, per le quali la normativa rafforza la distinzione tra attività privata e attività imprenditoriale. L’aliquota agevolata della cedolare secca al 21% resta applicabile a un solo immobile destinato ad affitti brevi; per la seconda unità l’aliquota sale al 26%. Dal terzo immobile concesso in locazione breve, invece, scatta la presunzione di attività imprenditoriale, con conseguente esclusione dal regime della cedolare secca e obbligo di rispettare gli adempimenti amministrativi previsti, inclusi quelli in materia di sicurezza. Resta inoltre l’obbligo del CIN, richiesto fin dal primo immobile.

Al di fuori di questo perimetro, nel 2026 la cedolare secca continua a rappresentare un regime fiscale opzionale che consente di tassare i redditi da locazione con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, in alternativa alla tassazione ordinaria. L’opzione comporta l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo per la registrazione, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione; resta invece dovuta l’imposta di registro in caso di cessione del contratto.

A fronte di tali agevolazioni, il locatore che opta per la cedolare secca rinuncia, per tutta la durata dell’opzione, a qualsiasi aggiornamento del canone di locazione, inclusa la rivalutazione ISTAT, anche se prevista contrattualmente.

Il regime è riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile, a condizione che la locazione non avvenga nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. Sono quindi esclusi società ed enti, così come le locazioni che, per numero di immobili o modalità di gestione, rientrano nella presunzione di imprenditorialità prevista dalla normativa vigente.

La cedolare secca si applica ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, rientranti nelle categorie catastali da A/1 ad A/11, con esclusione della categoria A/10, comprese le pertinenze locate congiuntamente o con contratto separato. Rientrano nel regime, tra gli altri, i contratti a canone libero, quelli a canone concordato, i contratti transitori, i contratti per studenti universitari e le locazioni brevi, entro i limiti fissati dalla legge.

Per il 2026 restano confermate le aliquote ordinarie: 21% per i contratti a canone libero e 10% per i contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta tensione abitativa e nelle ulteriori ipotesi previste dalla normativa.

Sul piano degli adempimenti, l’opzione per la cedolare secca deve essere comunicata in sede di registrazione del contratto o nelle annualità successive. Il locatore è tenuto al versamento dell’imposta sostitutiva tramite modello F24 e all’indicazione dei redditi da locazione nella dichiarazione dei redditi. Le scadenze seguono quelle dell’IRPEF: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) e secondo acconto entro il 30 novembre.

 

TFR IN BUSTA PAGA: LA CASSAZIONE DICE NO

Il tema è stato recentemente affrontato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 13525 del 20 maggio 2025 (sezione Lavoro) ha chiarito che il datore di lavoro non può corrispondere mensilmente al dipendente il TFR maturato, soprattutto quando tale erogazione avvenga in modo continuativo, sistematico e senza una specifica causale riconducibile alla disciplina legale dell’anticipazione. In questi casi, secondo la Suprema Corte, viene meno il meccanismo dell’accantonamento progressivo previsto dall’articolo 2120 del Codice civile e si finisce per snaturare la funzione stessa del trattamento di fine rapporto.

La Cassazione ha inoltre precisato che l’autonomia contrattuale, pur consentendo pattuizioni di miglior favore, non può spingersi fino a trasformare il TFR in una componente ordinaria della retribuzione mensile. Un simile assetto, anche se formalizzato in accordi individuali, non è compatibile con la natura dell’istituto e può comportare conseguenze anche sul piano contributivo.

Sul punto è opportuno ricordare che in passato una forma di erogazione mensile del TFR era stata effettivamente prevista dal legislatore. Si tratta della Quota Integrativa della Retribuzione (QUIR), introdotta in via sperimentale dal 2015 al 2018, che consentiva ai lavoratori del settore privato di percepire mensilmente in busta paga la quota di TFR maturanda. Tuttavia, tale misura aveva carattere eccezionale e temporaneo ed è cessata definitivamente alla scadenza del periodo sperimentale, senza essere prorogata né stabilizzata. Proprio per questo, oggi non può essere richiamata come base giuridica per giustificare erogazioni mensili del TFR al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

 

BONUS MAMME 2026: LE NOVITÀ E COME FUNZIONA LA MISURA

La principale novità del bonus mamme per il 2026 riguarda il rinvio dell’entrata in vigore della misura strutturale di esonero contributivo parziale sulla quota di contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri, prevista dalla Legge di Bilancio 2025. L’esonero, destinato alle lavoratrici madri con reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro annui, avrebbe dovuto trovare applicazione dal 2026, ma viene invece posticipato al 2027.

In attesa dell’attuazione di tale esonero contributivo, per il solo anno 2026 è stato introdotto un bonus economico temporaneo, erogato direttamente dall’INPS, a favore delle lavoratrici madri. La misura presenta alcune novità rilevanti: l’importo è fissato in 60 euro mensili, per un valore complessivo annuo pari a 720 euro, ed è riconosciuto a condizione che il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro annui. Il contributo non è soggetto a imposizione fiscale né contributiva e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE, rafforzando l’impatto netto del beneficio sul reddito delle beneficiarie.

Il bonus è riconosciuto per ciascun mese o frazione di mese di validità del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma e viene erogato in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2026, con riferimento alle mensilità maturate dal 1° gennaio al mese di novembre. La misura ha carattere transitorio e si colloca come intervento “ponte” in attesa dell’entrata in vigore, dal 2027, dell’esonero contributivo strutturale.

 

MANOVRA 2026, SALVE LE COMPENSAZIONI IN F24 TRA FISCO E CONTRIBUTI

Il temuto blocco delle compensazioni tra crediti fiscali e debiti previdenziali o assicurativi inizialmente previsto dalla Manovra 2026, alla fine non è scattato. Nonostante le ipotesi iniziali di una stretta radicale, resta dunque possibile utilizzare ancora i crediti d’imposta per abbattere gli oneri INPS e INAIL nel modello F24.

La conferma arriva dopo un lungo dibattito normativo, che ha visto prevalere la necessità di garantire liquidità alle aziende, mantenendo uno strumento essenziale per la compensazione orizzontale dei debiti verso la Pubblica Amministrazione.

Il rischio di uno stop totale era legato alla necessità di un maggiore controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare abusi sui crediti inesistenti. Tuttavia, la soluzione adottata non è stata il blocco della procedura, bensì un rafforzamento dei controlli telematici.

Le imprese possono quindi continuare a compensare i propri debiti previdenziali (contributi dipendenti, contributi artigiani e commercianti) e assicurativi (premi INAIL) utilizzando i crediti IVA, IRPEF, IRES o i crediti d’imposta legati agli incentivi per la digitalizzazione. Ammessi anche nel caso dei rimborsi da 730 ai dipendenti di aziende con debiti a ruolo (ma solo per il recupero degli anticipi sui conguagli d’imposta).

Sebbene lo stop generale sia stato evitato, l’utilizzo del modello F24 per le compensazioni orizzontali richiede il rispetto di alcuni paletti fondamentali per non incorrere in sanzioni:

  • obbligo di invio telematico, ogni F24 che contenga compensazioni (anche parziali) deve essere inviato esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline;
  • certificazione del credito, per importi superiori a determinate soglie, resta necessario il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito;
  • assenza di debiti scaduti, la facoltà di compensare è subordinata all’assenza di ruoli scaduti per imposte erariali di importo superiore a 1.500 euro e di debiti complessivi superiori a 50.000 euro (anche non definitivi), con le eccezioni di cui sopra (recupero rimborsi da 730 anticipati ai dipendenti).

In conclusione, le imprese possono tirare un sospiro di sollievo: la possibilità di bilanciare i crediti d’imposta con i debiti contributivi rimane un pilastro della gestione fiscale ordinaria, a patto di seguire rigorosamente le procedure di invio telematico richieste dall’Agenzia delle Entrate e dai relativi enti previdenziali.

 

DECRETO PNRR: SEMPLIFICAZIONI PER CITTADINI E IMPRESE

Il decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio introduce una revisione dei rapporti tra cittadini, imprese e Pubblica amministrazione. Oltre 400 adempimenti amministrativi vengono ridisegnati con l’obiettivo di ridurre tempi, passaggi e documentazione richiesta, facendo leva su digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati.

Una parte rilevante del decreto PNRR è dedicata alla semplificazione dell’accesso ai servizi essenziali, con misure che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini e sulle procedure più ricorrenti.

Tra le novità più immediate rientra la carta d’identità a validità illimitata per gli over 70, che elimina l’obbligo di rinnovo periodico per una fascia di popolazione spesso esposta a disagi burocratici. Sul fronte dei servizi elettorali; il rafforzamento dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente consente la consultazione digitale dei dati elettorali e la richiesta online dei certificati, riducendo l’accesso fisico agli uffici comunali.

Il decreto estende inoltre il rilascio digitale e gratuito dei certificati anagrafici e di stato civile, inclusi quelli storici, quando la procedura è interamente dematerializzata. Un passaggio che incide anche sugli usi fiscali, grazie all’eliminazione dell’obbligo di marca da bollo nei casi consentiti dalla digitalizzazione.

Particolare attenzione è riservata alla gestione delle fragilità. Con l’attivazione della Piattaforma Unica sulla disabilità gestita dall’INPS, il “progetto di vita” individuale viene sottratto al rischio di stalli amministrativi, grazie a meccanismi che garantiscono una risposta entro tempi certi.

Nel settore sanitario il decreto interviene su prescrizioni e continuità delle cure. Per i pazienti cronici e rari aumenta il numero massimo di confezioni prescrivibili con una singola ricetta e si estende fino a 12 mesi la validità temporale delle prescrizioni, con ritiro frazionato dei farmaci.

Sul piano fiscale e sociale, viene potenziato l’ISEE precompilato, attraverso una maggiore integrazione tra INPS e Agenzia delle Entrate. L’obiettivo è ridurre le difformità nella DSU e accelerare i tempi di rilascio, rendendo la modalità automatica quella prevalente.

Viene inoltre superato l’obbligo di conservazione cartacea delle ricevute per i pagamenti verso la Pubblica amministrazione effettuati tramite canali elettronici come pagoPA. La verifica dell’avvenuto pagamento passa ai flussi informatici, senza possibilità per l’ente di richiedere nuovamente la documentazione al cittadino.

 

CONTO TERMICO 3.0

Dal 2 Febbraio è attivo il Portaletermico 3.0 nell’Area Clienti GSE per la richiesta degli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.

L’ agevolazione è finanziata con 900 milioni di euro, di cui 500 milioni destinati ai privati e 400 milioni alle pubbliche amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore.

L’ incentivo consiste in un contributo a fondo perduto che può arrivare al 65% della spesa prevista, percentuale che sale al 100% nei Comuni fino a 15mila abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche.

La domanda si presenta al GSE per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. E’ prevista anche una seconda modalità di richiesta tramite prenotazione dell’incentivo, ma solo in presenza di determinate caratteristiche relative alla diagnosi energetica o al contratto di prestazione energetica. Il contributo è erogato direttamente su conto corrente, in una sola tranche se inferiore a 15mila euro oppure in cinque rate annuali se è superiore a questa cifra.

Il Conto Termico 3.0 consente ai cittadini di accedere agli incentivi per la sostituzione degli impianti termici con tecnologie ad alta efficienza e basse emissioni.

Le spese ammissibili includono pompe di calore elettriche o ibride, generatori a biomassa, sistemi solari termici e dispositivi evoluti di regolazione e controllo della temperatura. Non sono invece finanziabili gli interventi di coibentazione dell’involucro edilizio o altri lavori edilizi.

I contributi possono essere erogati in un’unica soluzione per importi contenuti, con procedure di accesso semplificate tramite portale GSE.

Le imprese e le attività del settore terziario  come negozi, uffici, hotel, ristoranti o strutture ricettive – possono accedere al Conto Termico 3.0 per la sostituzione dei generatori a combustibili fossili con sistemi ad alta efficienza, l’installazione di pompe di calore e impianti solari termici, oltre alla digitalizzazione e automazione degli impianti di climatizzazione.

Per enti locali (Comuni, Province, Regioni), scuole, ospedali, strutture sanitarie e organizzazioni del Terzo Settore, il Conto Termico 3.0 consente di finanziare fino al 100% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e la coibentazione dell’involucro edilizio.

Le amministrazioni possono inoltre utilizzare i contributi per sistemi di building automation, impianti di climatizzazione a pompa di calore e progetti integrati per la gestione intelligente dell’energia, anche in ottica di comunità energetiche pubbliche.

I condomìni possono richiedere il contributo per la sostituzione delle centrali termiche condominiali, l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e di building automation. Gli interventi sull’involucro restano esclusi per i soggetti privati, ma sono ammessi per i condomìni pubblici o misti nell’ambito di programmi locali o PNRR integrati.

Gli amministratori condominiali possono presentare la domanda per conto dei condomini, allegando la delibera assembleare e la documentazione tecnica richiesta dal GSE.

Le imprese agricole, artigiane e produttive possono beneficiare del Conto Termico 3.0 per interventi di efficientamento degli impianti termici, recupero del calore di processo, installazione di pompe di calore e generatori a biomassa per serre, laboratori e locali di produzione.

Per le aziende del Mezzogiorno, gli incentivi sono maggiorati e possono coprire fino al 75% dell’investimento ammissibile, in linea con le politiche di coesione e competitività energetica delle PMI.

 

CARTA D’ IDENTITA’ CARTACEA: DAL 3 AGOSTO 2026 NON SARA’ PIU’ VALIDA

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cessa di essere valida come documento di riconoscimento e di espatrio, in attuazione del Regolamento UE 2019/1157.

Anche se materialmente rilasciata nei giorni immediatamente precedenti, la carta cartacea non può avere una validità oltre il 3 agosto 2026. Di conseguenza, dal 4 agosto 2026 in poi:

– la carta d’identità cartacea non è più valida né per l’identificazione né per l’espatrio;

– non può essere utilizzata per viaggi all’estero, nemmeno verso Paesi dell’Unione europea;

– le autorità di frontiera possono legittimamente respingere il viaggiatore.

Qual è l’unica soluzione in caso di urgenza

In presenza di un viaggio imminente successivo al 3 agosto 2026, l’unica soluzione praticabile è:

richiedere la Carta d’identità elettronica, se i tempi lo consentono;

richiedere un passaporto, anche temporaneo, presso la Questura competente.

La carta d’identità cartacea non può in alcun caso coprire viaggi effettuati dopo la data del 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di rilascio o dalla situazione di urgenza.

Chi ha in programma viaggi nella seconda metà del 2026 dovrebbe verificare con largo anticipo la validità della propria CIE. Dopo il 3 agosto 2026 non sono previste deroghe operative sull’uso della carta cartacea.

 

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: DOMANDE E IMPORTI PER IL 2026

L’INPS, con circolare n. 7 del 30 gennaio 2026, ha chiarito che per l’anno 2026 non è necessario presentare una nuova domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, a condizione che la domanda già presentata risulti negli archivi INPS in stato “accolta”. L’erogazione prosegue quindi d’ufficio, in applicazione del principio di semplificazione amministrativa.

Resta fermo l’obbligo di comunicare eventuali variazioni rispetto alla domanda originaria, come la nascita di un nuovo figlio o l’aggiornamento della posizione dei figli che raggiungono la maggiore età. Una nuova domanda è richiesta solo nei casi in cui quella precedente risulti decaduta, revocata, rinunciata o respinta.

In assenza di un ISEE valido, a partire dalla mensilità di marzo 2026 l’Assegno Unico viene erogato negli importi minimi previsti dalla normativa. Qualora la DSU venga presentata entro il 30 giugno 2026, gli importi già corrisposti saranno ricalcolati a partire da marzo, con riconoscimento degli arretrati.

Gli importi dell’AUU e le relative soglie ISEE sono aggiornati annualmente in base all’andamento del costo della vita. Considerato che la variazione ISTAT per il 2025 è stata pari a +1,4%, dal 1° gennaio 2026 risultano adeguati sia gli importi base sia le principali maggiorazioni.

Restano confermate, al ricorrere dei requisiti, le seguenti maggiorazioni:

  • incremento del 50% dell’importo per ciascun figlio di età inferiore a un anno, fino al compimento del primo anno di vita;
  • incremento del 50% per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni nei nuclei con almeno tre figli e ISEE entro la soglia massima prevista;
  • maggiorazione forfettaria di 150 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto un ISEE specifico per le prestazioni familiari e per l’inclusione, utilizzato anche ai fini dell’AUU. Tale indicatore trova applicazione a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, mentre le mensilità di gennaio e febbraio restano calcolate sulla base dell’ISEE valido al 31 dicembre 2025.

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