Zone Logistiche Semplificate (ZLS): DOMANDE DAL 12 DICEMBRE 2024

Il Decreto contenente le regole applicative del credito d’imposta per le imprese che investono nelle Zone Logistiche Speciali (ZLS) è stato sottoscritto, dal Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e dal Ministro dell’economia e delle finanze, il 30 agosto 2024.
Il provvedimento è, ad oggi, al vaglio della Corte dei conti prima di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale.
Le ZLS sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all’interno delle quali sono previsti particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi.
Sono state introdotte dall’articolo 13 del Decreto Coesione, che prevede la concessione di contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le imprese esistenti e nuove che si insediano presso le Zls che effettuino investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature ed immobili) tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024.
Il limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.
L’ art 13 bis estende la possibilità di istituite le ZLS anche per le regioni “in transizione”, attualmente Marche e Umbria.
BENEFICIARI:
Tutte le imprese operative o che si insediano nell’ambito della Zona Logistica Semplificata
INVESTIMENTI AGEVOLABILI:
sono agevolabili gli investimenti , che siano parte di un progetto di investimento iniziale, relativi
🔸all’acquisto di:
– nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
– terreni;
🔸all’acquisizione, alla realizzazione e all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
CONTRIBUTO:
🔸per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, il contributo massimo per le grandi imprese è pari al 15% delle spese ammissibili. I massimali sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
🔸per i grandi progetti di investimento, con costi superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200mila euro.
I soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24.
CUMULO:
Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, con la transizione 4.0, ma non con la 5.0.
ZLS VS ZES:
La ZLS può essere istituita in regioni individuate dalla normativa europea come “più sviluppate” (quelle in cui il PIL è superiore al 90% di quello medio comunitario, che sono: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige) o “in transizione” (Umbria, Marche)
Invece le ZES (Zone Economiche Speciali) possono essere istituite solo nelle zone “meno sviluppate” (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) e “in transizione” (Abruzzo)
Per la piena operatività della ZLS occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr e il successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

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