Circolare di Studio n.1 del 2026

PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E DEL LAVORO IN VIGORE DA GENNAIO 2026
VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI: CONFERMATA ANCHE PER IL 2026
La ventilazione dei corrispettivi continuerà ad applicarsi anche per il periodo d’imposta 2026 e per gli anni successivi. Si tratta di una conferma importante per gli esercenti il commercio al dettaglio, in quanto mantiene una significativa semplificazione degli adempimenti IVA.
In termini molto semplici, la ventilazione consente di registrare gli incassi giornalieri in modo unitario, senza distinguere le vendite in base alle diverse aliquote IVA, calcolando poi l’imposta in proporzione agli acquisti effettuati. Il meccanismo è previsto dall’art. 24, comma 3, del DPR 633/1972 ed è disciplinato dal decreto ministeriale 24 febbraio 1973, n. 3495.
DOPPIE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR AL FONDO DI TESORERIA INPS
Il Fondo di tesoreria INPS è il fondo nel quale i datori di lavoro che superano determinate soglie dimensionali devono versare il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare, in luogo del tradizionale accantonamento in azienda. Proprio su questo obbligo sono intervenute le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2026, con alcune importanti precisazioni operative.
Le nuove disposizioni non si applicano alle aziende di nuova costituzione limitatamente al primo anno di attività. In questa fase iniziale, infatti, continua a trovare applicazione il regime previgente previsto dalla legge n. 296/2006, che fa scattare l’obbligo di conferimento al Fondo di tesoreria al superamento della soglia dei 50 dipendenti medi, con verifica nell’anno di costituzione e decorrenza dell’obbligo dal primo mese di attività. Il chiarimento è stato anticipato dall’INPS, in attesa della circolare illustrativa attualmente all’esame del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Qualora nel primo anno di attività la soglia dei 50 dipendenti medi non venga raggiunta, dal secondo anno anche le aziende neo costituite dovranno applicare le nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2026, che prevedono soglie dimensionali progressive (60 dipendenti nel 2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 2032) e la decorrenza dell’obbligo di versamento dall’anno successivo a quello di superamento del limite.
Le nuove disposizioni si applicano invece immediatamente alle aziende già esistenti che, pur essendo in precedenza escluse dall’obbligo e accantonando il TFR in bilancio, hanno raggiunto o raggiungeranno le soglie dimensionali previste. Il requisito dimensionale diventa quindi dinamico e impone una verifica annuale della forza lavoro media.
Per l’effettivo smobilizzo del TFR al Fondo di tesoreria resta necessario il possesso del codice autorizzativo 1R e l’emanazione delle istruzioni operative dell’INPS, che dovrebbero introdurre specifici codici da indicare nei flussi Uniemens. È inoltre attesa la conferma della non applicazione di sanzioni per i datori di lavoro che provvederanno alla regolarizzazione entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare.
L’UTILIZZO DI WHATSAPP NEI CONTATTI CON I CLIENTI
L’uso di WhatsApp nei rapporti tra studio professionale e cliente è ormai molto diffuso, ma è fondamentale chiarire sin da subito un principio essenziale: WhatsApp non deve mai essere utilizzato per l’invio o la ricezione di documenti o dati riservati, quali dichiarazioni dei redditi, modelli F24, cedolini paga, contratti o altra documentazione fiscale e lavoristica. Per queste informazioni devono essere sempre utilizzati canali strutturati e sicuri, come la posta elettronica o i portali documentali dedicati dello studio.
La chat può avere esclusivamente una funzione accessoria, limitata a comunicazioni di servizio, ad esempio fissare appuntamenti. Un utilizzo improprio della messaggistica istantanea espone infatti lo studio a rilevanti rischi in materia di protezione dei dati personali.
Occorre considerare, innanzitutto, che WhatsApp accede alla rubrica del dispositivo sul quale è installato, trattando dati di soggetti terzi che non hanno ricevuto alcuna informativa né prestato consenso. Inoltre, sebbene i messaggi siano protetti da crittografia end-to-end, i sistemi di backup non sempre garantiscono lo stesso livello di sicurezza. A ciò si aggiunge l’assenza di una nomina a Responsabile del trattamento conforme al GDPR, con la conseguenza che la responsabilità del trattamento resta integralmente in capo allo studio, come più volte ricordato dal Garante per la protezione dei dati personali, in applicazione dei principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Per ridurre il rischio di violazioni, l’uso di WhatsApp deve essere espressamente disciplinato.
STRETTA SULLE COMPENSAZIONI FISCALI: QUALI RESTANO POSSIBILI NEL 2026
Con la Manovra 2026 scende la soglia di debito erariale oltre la quale scatta il divieto di compensazione orizzontale: cosa cambia e cosa resta consentito.
La soglia di debito oltre la quale scatta il divieto di compensazione orizzontale è stata dimezzata, con effetti diretti per contribuenti e imprese che presentano carichi iscritti a ruolo di importo rilevante.
In base alla nuova disciplina, i contribuenti con debiti erariali complessivi superiori a 50.000 euro non possono effettuare compensazioni orizzontali, ossia l’utilizzo dei crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per il pagamento di tributi o contributi di natura diversa.
La compensazione orizzontale è quella regolata dall’articolo 3 del decreto legislativo 33/2025, che consente l’utilizzo dei crediti fiscali in F24 per estinguere debiti verso l’Erario o gli enti previdenziali. Proprio su questo meccanismo interviene la Manovra 2026, riducendo il limite massimo complessivo oltre il quale la compensazione non è consentita.
La nuova formulazione esclude la possibilità di compensazione per i contribuenti che superano complessivamente il nuovo tetto massimo di debiti iscritti a ruolo.
Il divieto riguarda in particolare:
- le imposte erariali e i relativi accessori;
- i carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Rilevano esclusivamente gli atti per i quali i termini di pagamento sono scaduti e per i quali non risultano in essere provvedimenti di sospensione. Di conseguenza, non concorrono al superamento della soglia:
- le cartelle rateizzate regolarmente;
- i carichi inclusi in piani di definizione agevolata in corso;
- le somme oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale.
Coesiste con tale limite alle compensazioni anche l’art. 31 del D.L. 78/2010 che, come noto, vieta la compensazione, nel modello F24, di crediti di sole imposte erariali (quindi imposte dirette, iva, altre imposte indirette, addizionali) in presenza di altre imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte della stessa tipologia, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Compensazioni ancora consentite nel 2026
La stretta introdotta dalla Manovra 2026 non incide sulle cosiddette compensazioni verticali. Queste restano pienamente ammesse, in quanto riguardano crediti e debiti riferiti alla stessa tipologia di tributo, come ad esempio l’IRPEF o l’IVA.
È inoltre rilevante precisare che la versione iniziale della Manovra prevedeva un’estensione del divieto anche alle compensazioni tra crediti fiscali e debiti contributivi verso INPS e INAIL. Questa ipotesi è stata successivamente accantonata nel testo definitivo.
Resta confermato il divieto di compensazione dei crediti derivanti da agevolazioni edilizie (come Superbonus e altri incentivi) con contributi previdenziali, ma limitato alle banche e alle imprese di assicurazione.
CONTROLLI FISCALI SUI CONTI CORRENTI: I LIMITI FISSATI DALLA CORTE EUROPEA
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente censurato il sistema italiano di accesso del Fisco ai dati bancari dei contribuenti, ritenendo eccessivi i poteri riconosciuti all’amministrazione finanziaria e insufficienti le garanzie preventive a tutela della sfera privata. Secondo la Corte, l’attuale disciplina attribuisce all’Agenzia delle Entrate un margine di discrezionalità troppo ampio nell’avvio dei controlli sui conti correnti, in contrasto con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e delle informazioni personali.
La pronuncia si inserisce in un contesto già dibattuto nei mesi scorsi, quando si era ipotizzato un ampliamento dell’accesso del Fisco ai dati bancari, inclusi i saldi dei conti, ipotesi poi esclusa a livello politico. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che anche le regole attualmente vigenti presentino profili di incompatibilità con la Convenzione, poiché consentono all’amministrazione finanziaria di acquisire informazioni bancarie senza il preventivo controllo di un’autorità indipendente.
Il nodo centrale evidenziato dalla sentenza è proprio l’assenza di garanzie preventive. La normativa italiana consente infatti al Fisco di richiedere dati bancari nell’ambito delle attività istruttorie senza dover ottenere un’autorizzazione esterna e senza che il contribuente possa contestare in anticipo la legittimità dell’accesso. Le tutele previste dall’ordinamento intervengono solo in una fase successiva, quando l’accertamento è già avviato, e risultano quindi, secondo la Corte, non sufficienti a garantire un adeguato bilanciamento tra interesse pubblico alla lotta all’evasione e tutela dei diritti fondamentali.
La decisione non mette in discussione la legittimità in sé dei controlli fiscali sui conti correnti, che restano pienamente ammessi nell’ordinamento italiano. Tuttavia, afferma un principio rilevante: l’accesso ai dati bancari costituisce un’ingerenza nella vita privata del contribuente e, come tale, deve essere accompagnato da limiti chiari, da una motivazione puntuale e da forme di controllo indipendente.
In prospettiva, la pronuncia rafforza la posizione difensiva dei contribuenti. Pur non introducendo un diritto automatico a impugnare preventivamente l’accesso ai dati bancari, la sentenza apre uno spazio più ampio di contestazione in sede di ricorso, consentendo di mettere in discussione la legittimità stessa dell’acquisizione delle informazioni bancarie e, di riflesso, degli atti impositivi fondati su di esse.
Nel medio periodo, la decisione della Corte europea potrebbe spingere il legislatore e l’Agenzia delle Entrate a rivedere norme e prassi operative, introducendo procedure più stringenti e garanzie rafforzate, al fine di allineare il sistema italiano agli standard europei di tutela della privacy senza compromettere l’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione.
CONGEDI PER MALATTIA DEI FIGLI: REGOLE DIVERSE TRA FIGLI BIOLOGICI E ADOTTIVI
La legge di Bilancio ha introdotto alcune novità sui congedi legati alla genitorialità, tra cui quelli per la malattia dei figli. L’obiettivo dichiarato è quello di sostenere le famiglie e favorire una migliore conciliazione tra lavoro e vita privata. Tuttavia, le modifiche non sono state del tutto coordinate e hanno creato una differenza di trattamento tra figli biologici e figli adottivi o in affidamento. Per i figli biologici, la legge ha modificato l’articolo 47 del D.Lgs. 151/2001. Oggi, per la malattia dei figli di età superiore a 3 anni, ciascun genitore può usufruire di 10 giorni di congedo all’anno (prima erano 5), e questa possibilità è stata estesa fino al compimento del 14° anno di età del figlio. Per i figli fino a 3 anni, invece, resta confermata la regola già esistente: il congedo per malattia non ha limiti di durata. Diversa è la situazione per i figli adottivi o in affidamento. In questo caso continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 50 del Testo unico, che non è stata aggiornata dalla legge di Bilancio 2026. Le regole restano quindi le seguenti:
- fino a 6 anni di età del figlio, il congedo per malattia spetta senza limiti di durata;
- tra i 6 e gli 8 anni, il congedo è limitato a 10 giorni all’anno per ciascun figlio;
- se il minore viene adottato o affidato tra i 6 e i 12 anni, il congedo può essere fruito entro i primi 3 anni dall’ingresso in famiglia, sempre nel limite di 10 giorni annui.
Il mancato aggiornamento dell’articolo 50 ha creato così una disparità evidente. Ad esempio, se un bambino viene adottato a un anno di età e si ammala dopo aver compiuto otto anni, i genitori non hanno diritto ad alcun congedo. Al contrario, per un figlio biologico, la tutela è oggi riconosciuta fino ai 14 anni.
Questa differenza di trattamento non si riscontra invece nella disciplina del congedo parentale, dove il legislatore è intervenuto in modo coerente sia per i figli biologici sia per quelli adottivi o in affidamento, innalzando per tutti il limite di età da 12 a 14 anni.
In conclusione, mentre l’intervento sui congedi parentali è stato uniforme, quello sui congedi per malattia dei figli ha lasciato scoperti i casi di adozione e affidamento, rendendo auspicabile un futuro intervento correttivo per garantire una tutela omogenea a tutte le famiglie.
ACQUISTI ONLINE EXTRA UE TASSATI DAL 15/03/2026
La Legge di bilancio ha previsto il versamento di un contributo doganale per i pacchi provenienti da paesi extra UE.
Si tratta di una tassa pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.
L’ applicazione del contributo avrà luogo a partire dal 15 Marzo 2026.

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