Corrispettivi elettronici: cosa sono e come adeguarsi
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- Category: Lo sapevi che...?
- Created: Sunday, 07 July 2019 11:33
Cosa sono?
Come stabilito dal Dlgs. 127 del 2015 modificato, da ultimo, dalla L. 145 del 2018, a far data dal 1 gennaio 2020 gli operatori che effettueranno operazioni di cui all’art. 22 del Dpr. 633 del 1972, saranno tenuti a memorizzare e inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi e delle ricevute giornaliere.
Chi sono i soggetti interessati?
Rientreranno tra i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici coloro che non sono tenuti a emettere fattura (salvo richiesta del cliente) in particolar modo:
- commercianti al minuto;
- imprese artigiane.
Non rientreranno, invece, le attività di cui all’art. 2 del Dpr 696 del 1996, non obbligate alla certificazione dei corrispettivi, ad esempio:
- cessione di tabacchi;
- cessioni di pubblicazioni editoriali;
- servizi taxi;
- cessione di carburanti a consumatori finali;
- operazioni effettuate da enti non lucrativi;
- somministrazione in mense aziendali, scolastiche e popolari;
La decorrenza dell’obbligo è anticipata al 1 luglio 2019 per quei soggetti il cui volume d’affari, risultante dal quadro VE della dichiarazione Iva 2019, è pari o superiore a euro 400.000. Ciò implica, quindi, che i soggetti che hanno avviato la loro attività nel 2019 non rientrano in tale obbligo.
Come adeguarsi?
È possibile adeguarsi seguendo diverse strade, come l’acquisto di un registratore di cassa già predisposto alla memorizzazione e all’invio dei corrispettivi, e al rilascio del cd "documento commerciale" destinato a sostituire lo scontrino e la ricevuta per i consumatori finali. In alternativa è possibile adattare il registratore di cassa già in possesso o utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Sono previste delle agevolazioni?
In caso di acquisto di un registratore di cassa adeguato alla nuova normativa è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di euro 250. Tale credito d’imposta si estende anche al caso di adattamento del registratore di cassa già in possesso, ma in questo caso l’importo massimo ottenibile è di euro 50.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto in compensazione tramite Mod. F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese/trimestre in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
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