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Le ferie e il loro godimento

Le ferie e il loro godimento

Le ferie sono un diritto irrinunciabile sancito dall’articolo 36 della Costituzione (comma 3), disciplinato dall’art. 10 del Dlgs. 66/2003 e che non possono essere monetizzate, salvo casi particolari. 

Da quando esistono le ferie pagate?

Le ferie pagate, estese a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, furono introdotte in Francia con una legge promulgata dal Front Populaire ed approvata nel giugno 1936. In Italia, già in precedenza, il partito Fascista con la Carta del Lavoro del 1927 aveva sancito il diritto “dopo un anno di ininterrotto servizio” ad un periodo di “riposo feriale retribuito”, diritto definitivamente confermato poi, nel 1948, con l’articolo 36 della Costituzione.

A quante ferie annuali ha diritto un lavoratore dipendente?

L’articolo 10 del Dlgs 66/2003 stabilisce un periodo minimo di ferie godibili e retribuite per ogni lavoratore dipendente, pari a 4 settimane all’anno. Sono però i contratti collettivi nazionali (CCNL) a definirne in modo preciso la quantità in giorni o ore e le modalità di calcolo.

Quando è possibile usufruirne?

La normativa prevede che ogni lavoratore dipendente possa godere di due settimane di ferie nell'anno di maturazione e delle restanti, sempre maturate nell’anno, entro i 18 mesi successivi, salvo quanto diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva utilizzata in azienda. Eventi esterni e non imputabili al lavoratore possono interrompere il godimento delle ferie: si pensi ad una malattia intervenuta durante le ferie. Il lavoratore sino al termine della sopraggiunta (e accertata) patologia può sospenderle e poi goderne dopo la guarigione.

E le ferie non godute che fine fanno?

Tutte le ferie accantonate e non utilizzate dal lavoratore nei termini che abbiamo definito non saranno più godibili ma, non andrà perduto il loro valore economico: alla cessazione del rapporto di lavoro saranno liquidate in busta paga.

 

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