Intrastat ed esterometro
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- Category: Lo sapevi che...?
- Created: Wednesday, 17 April 2019 13:44
L’introduzione della fattura elettronica ha comportato una serie di modifiche negli adempimenti fiscali obbligatori, fra cui l’abolizione dello spesometro (l’ultimo previsto sarà quello del 30 aprile) e l’introduzione dell’esterometro.
L’obbligo di fatturazione elettronica non sussiste con gli altri Paesi Ue ed extra Ue per cui, al fine di monitorare il flusso di fatture in entrata e in uscita, è stato introdotto il cd “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del decreto legislativo 127/2015) che è un adempimento similare al già conosciuto modello Intrastat a cui tuttavia non si sostituisce.
Cos'è il modello Intrastat?
Con il Modello Intrastat si comunicano all'Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni e servizi effettuati da parte di soggetti residenti in Italia titolari di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti, anch'essi titolari di partita IVA, appartenenti ad uno stato membro dell'Unione europea.
La periodicità di tale adempimento varia a seconda dei volumi delle operazioni effettuate negli ultimi 4 trimestri. Il modello relativo alle cessioni di beni e servizi intracomunitari è sempre obbligatorio; viceversa per gli acquisti è previsto l’esonero nel caso in cui l'importo nei 4 trimestri precedenti è stato inferiore a 200.000 euro per i beni e 100.000 euro per i servizi.
La prossima scadenza per i contribuenti è fissata per il 26 aprile 2019 (relativa al mese di marzo per i contribuenti con periodicità mensile e al I° trimestre per quelli con periodicità trimestrale).
Cos'è l’Esterometro?
Con il modello Esterometro si comunicano all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche).
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti che adottano il regime forfettario.
Nel modello per ogni operazione dovranno essere riportati:
- i dati identificativi del cessionario/committente
- la data del documento comprovante l’operazione (fattura cartacea/elettronica o bolletta doganale)
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
- il numero del documento
- la base imponibile
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia (natura) dell’operazione.
La periodicità di tale adempimento è mensile con scadenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. La prima scadenza dell’esterometro riferita al mese di gennaio 2019 doveva essere il 28 febbraio, ma a seguito di proroga, è slittata al 30 aprile. La trasmissione è possibile attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, tramite intermediari abilitati o software gestionali appositi.
È chiaro che per le operazioni comunitarie si avrà un adempimento che andrà sostanzialmente a duplicare il modello Intrastat. Salvo interventi normativi tesi ad unificare i due modelli, la situazione attuale è quella descritta.
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