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Angela Coviello: il senso di responsabil…

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Cosa sono? Come stabilito dal Dlgs. 127 del 2015 modificato, da ultimo, dalla L. 145 del 2018, a far data dal 1 gennaio 2020 gli operatori che effettueranno operazioni di cui...

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Saldo e stralcio delle cartelle esattoriali

Saldo e stralcio cartelle esattoriali

La legge n. 145/2018 ha introdotto il cosiddetto "Saldo e stralcio" delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, con conseguente risoluzione della situazione debitoria. L’agevolazione riguarda però le sole persone fisiche e soltanto alcune tipologie di cartelle affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Quali sono i requisiti?

La grave e comprovata difficoltà economica deve essere rilevata dall’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, meglio conosciuto come ISEE, dal quale deve risultare un valore assoluto massimo di €20.000 per poter accedere al saldo e stralcio.

In cosa consiste in pratica l’agevolazione?

Per i contribuenti che risultano essere in possesso dei requisiti, l’agevolazione consente di risolvere i debiti con l’erario pagando una percentuale, a titolo di capitali e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, che varia a seconda del valore dell’ISEE. In particolare, la quota agevolata per il pagamento, si differenzia in tre aliquote:

  • 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

 Quali sono le scadenze?

Per aderire al "Saldo e stralcio" è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Successivamente sarà l’Agente della riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà una "Comunicazione", di accoglimento o di eventuale diniego. Nel caso di accoglimento la comunicazione indicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, unitamente ai bollettini per il pagamento.

A seconda della scelta effettuata dal contribuente, in sede di dichiarazione di adesione, il debito sarà estinto in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in massimo 5 rate, così suddivise:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

 

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